Puoi entrare nel giardino del tuo vicino se ci si è intrufolato il tuo animale domestico?
Cosa possiamo fare se il nostro cane o il nostro gatto scappa nel giardino del vicino? Possiamo liberamente entrare a riprenderlo quando l’urgenza lo richiede? Ebbene, la legge italiana attribuisce al proprietario dell’animale un particolare diritto di “accedere” nel giardino – nel fondo altrui – per riprendere l’animale sfuggito. Ovviamente è un’eccezione rispetto alle regole generali a tutela della proprietà. Ci sono diversi limiti e alcune condizioni da conoscere attentamente.
Il nostro animale non può entrare nel giardino altrui liberamente, solitamente. A meno che non si sia prima avvisato il proprietario del fondo. Serve anche un previo consenso specifico e concordato. In quali casi particolari, quindi, si può entrare nel giardino del vicino?
Il proprietario di un fondo può recintarlo (ad esempio con muri o reti) per escludere così l’accesso dei terzi. A dirlo è l’articolo 841 del Codice civile. Ma ecco l’eccezione: all’articolo 843 del medesimo codice, al terzo comma recita: «il proprietario deve permettere l’accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l’animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l’accesso consegnando la cosa o l’animale».
Dunque, leggendo l’articolo, il proprietario del giardino nel quale si è rifugiato il gatto non può impedire al padrone di recuperarlo. L’accesso finalizzato a riprendere l’animale, inoltre, non si limita a consentirlo al padrone ma è una concessione generica. La norma parla genericamente di custodia e dunque il diritto spetta a chiunque si sta occupando dell’animale al momento della fuga. Un esempio: il gatto si trova affidato ad un amico del proprietario; nel caso scappi, questo amico può entrare nell’eccezione prevista dal codice. Ovviamente non si può entrare arbitrariamente nel giardino altrui senza prima chiedere il consenso.
Il proprietario del terreno ha, però, la scelta tra il consentire l’accesso o vietarlo, consegnando lui l’animale. Prendere iniziative diverse potrebbe essere un rischio, oltre che una violazione del domicilio. Per i nostri Giudici chi si introduce furtivamente nel giardino altrui commette il reato di violazione di domicilio di cui all’articolo 614 del Codice penale.
Se l’animale, rifugiandosi nel giardino altrui, dovesse causare dei danni, il proprietario sarebbe (quasi) sempre chiamato a risponderne. All’articolo 2052 del Codice civile si legge che: «il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito».